Whistleblowing - Umberto Cesari

Whistleblowing

Segnalazioni Whistleblowing

La Società Cesari s.r.l. ha adottato la PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL’UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L’INTERESSE PUBBLICO O L’INTEGRITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI IL SEGNALANTE È VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO (WHISTLEBLOWING) in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono riguardare:

Violazioni del diritto nazionale:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell’UE di cui al d.lgs. 24/2023.
La Società ha attribuito la gestione delle Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono le seguenti:

canale scritto

Canale Informatico (canale prioritario): accesso alla piattaforma informatica a questo collegamento https://umbertocesari.segnalazioni.net/

A mani o tramite servizio postale: tramite invio di questo modulo a mezzo del servizio postale in busta chiusa indirizzata all’Organismo di Vigilanza c/o sede legale di Cesari s.r.l., via Stanzano, 2160 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO), che all’esterno rechi la dicitura “NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING”.

Canale orale

Tramite invio di messaggi vocali che saranno ricevuti sul canale informatico.
Solo se richiesto dal Segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dall’ODV.
IL SEGNALANTE DOVRA’ INDICARE UN CANALE PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTATTI DA PARTE DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING.

SI RICORDA AI SEGNALANTI CHE:
NON POSSONO ESSERE SEGNALATE CON IL PRESENTE CANALE

1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività (maladministration);

2. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023.

4. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

– Ia tipologia di violazione segnalata;
-la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità;
– le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.

Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.

Regolamento whistleblowing

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